Art. 6 Patrocinio legale del personale

Art. 6 Patrocinio legale del personale

1.   Nei giudizi civili o penali che interessano dipendenti dell’Ateneo per fatti e cause di servizio, l’Università, in persona del Magnifico Rettore, può chiedere all’Avvocatura dello Stato di assumere la rappresentanza e la difesa dei dipendenti coinvolti, ai sensi dell’art. 44 R.D. n. 1611 del 1933, salvo che sussista una situazione di conflitto d’interesse di questi ultimi con l’Università.

2.   Qualora il dipendente si avvalga del patrocinio di un avvocato del libero foro, l’Università si farà carico del relativo onere economico, nel rispetto delle condizioni previste dalle presenti Linee Generali.

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