Art. 8 Limiti di rimborsabilità
Art. 8 Limiti di rimborsabilità1. Qualora l'Amministrazione assuma direttamente a proprio carico le spese e competenze del difensore scelto dal dipendente o le rimborsi al dipendente, se già da questo corrisposte, le medesime dovranno trovare copertura nei limiti della posta di bilancio, annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione, in sede di redazione del budget.
2. Fermo restando quanto stabilito in merito all'anticipazione delle spese legali di cui all'art. 5, il rimborso delle spese legali, una volta autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, avrà luogo nel corso dell'anno successivo a quello della presentazione della richiesta; nel caso di presentazione di più domande da parte di diversi dipendenti nel medesimo anno solare, gli importi a rimborso verranno proporzionalmente ridotti sulla base del numero ed entità delle domande presentate, in ragione dello stanziamento di budget relativo all'anno di riferimento.
3. Il rimborso delle spese legali, in ordine agli onorari professionali ed ai diritti, è disposto in applicazione dei valori medi dei vigenti parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense approvati con Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, e successive modificazioni, riferiti alla data della parcella per ogni fase del giudizio dichiarata e riconosciuta nello stesso, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 4.
4. Nei giudizi per responsabilità penale, in casi di particolare complessità, previa istruttoria dell'Ufficio Legale e parere dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 13 R.D. n. 1611 del 1933, è ammesso derogare al limite dei valori medi dei parametri forensi di cui al comma 3 del presente articolo, fino al limite massimo previsto da detti parametri per ogni fase del giudizio dichiarata o prevista nello stesso.
5. Nel caso in cui più dipendenti, aventi la medesima posizione processuale, siano assistiti dallo stesso avvocato, trova applicazione la disciplina di cui agli articoli 4, commi 2 e 4, e 12, comma 2 del DM 55/2014 e successive modificazioni.
6. Il rimborso delle spese legali, in presenza dei presupposti di ammissibilità prescritti dalla vigente normativa e dal presente documento, è corrisposto per le attività effettuate, in modo documentato, da non più di un avvocato di fiducia. In presenza di più difensori, gli stessi dovranno, con dichiarazione congiunta, specificare quale dei difensori sia da considerare dominus della Parte ai fini delle presenti Linee Generali.
7. Nei giudizi per responsabilità penale di particolare complessità, previa istruttoria dell'Ufficio Legale e parere dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 13 R.D. n. 1611 del 1933, sarà ammesso il rimborso, alle condizioni previste dalla presente regolazione, per l'attività prestata da non più di due avvocati di fiducia. In presenza di più difensori non si applica il comma 4.