Art. 10 Provvedimento finale e termini
Art. 10 Provvedimento finale e termini1. Il procedimento di rimborso o di anticipazione delle spese legali si conclude con l’adozione della delibera di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione entro 90 giorni dalla data di ricezione della relativa istanza.
2. Il termine indicato al precedente comma 1 è sospeso nell’ipotesi in cui l’Amministrazione universitaria richieda il parere all’Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 5 e dall’articolo 8, commi 4 e 7 delle presenti Linee Generali, o un supplemento istruttorio all’interessato o a soggetti esterni all’Amministrazione universitaria. Nei casi di sospensione, il termine di cui al precedente comma 1 riprende a decorrere dalla data in cui perviene all’Ufficio responsabile del procedimento la documentazione istruttoria.