Art. 11 Norma transitoria
Art. 11 Norma transitoria1. Le presenti disposizioni si applicano alle istanze documentate di rimborso o di anticipazione delle spese legali, corredate dalle relative parcelle e dalla prescritta documentazione, in essere alla data di approvazione delle Linee Generali.
2. In via di prima applicazione, per le domande di rimborso pervenute nell’anno 2021, si farà riferimento agli stanziamenti di budget relativi agli anni 2021 e 2022.