Art. 2 – Definizioni
Art. 2 – Definizioni1. Ai fini del presente Regolamento per “Fondo economale” si intende l’assegnazione all’inizio di ogni esercizio finanziario al Consegnatario e ai Sub-consegnatari di una somma di denaro, fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione, reintegrabile e da rendicontare, per l’acquisto di beni o servizi di non rilevante entità (spese minute) tipicamente al dettaglio e di pronto consumo, necessari per sopperire alle esigenze immediate e funzionali dell’Ateneo, non programmabili, o alle spese per le quali risulti ammessa la sola regolazione per contanti.
2. È fatto divieto di utilizzare il fondo economale per spese riferite a contratti d’appalto. Non è consentito l’artificioso frazionamento degli acquisti allo scopo di sottoporre la spesa alla disciplina che regola le spese economali.
3. Ai fini del presente Regolamento il “Consegnatario del Fondo economale” e i “Subconsegnatari del Fondo economale” sono i dipendenti incaricati con provvedimento amministrativo della gestione del Fondo economale.