Art. 5 – Costituzione del Fondo economale
Art. 5 – Costituzione del Fondo economale1. All’inizio di ciascun esercizio finanziario e, ove necessario, nel corso di esso, con provvedimento autorizzatorio del Direttore Generale, il Fondo economale è anticipato al Consegnatario e ai Sub-consegnatari con ordinativi di pagamento a proprio ordine.
2. Il Consegnatario e i Sub-consegnatari registrano l’importo ricevuto nel registro del Fondo economale.