Art. 12 – Divieto di custodia
Art. 12 – Divieto di custodia1. È fatto divieto al Consegnatario e ai Sub-consegnatari del Fondo economale di ricevere in custodia denaro, oggetti e valori di proprietà privata.
1. È fatto divieto al Consegnatario e ai Sub-consegnatari del Fondo economale di ricevere in custodia denaro, oggetti e valori di proprietà privata.