Art. 13 – Utilizzo delle carte di credito

Art. 13 – Utilizzo delle carte di credito

1. L’utilizzo delle carte di credito è consentito, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere al contante per ciascuna tipologia di spesa di cui al precedente articolo 6, anche effettuata all’estero, nonché per le spese di rappresentanza, nei limiti stabiliti dal relativo regolamento, e per le spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute dal personale autorizzato all’uso delle carte di credito in occasione di missioni.

2. Tale utilizzo è consentito nell’ambito istituzionale della spesa, inteso come la realizzazione di uno scopo pubblico, desumibile anche dalle finalità statutarie dell’Ateneo, risultandone preclusa la canalizzazione verso uno scopo privato o personale.

3. L’utilizzo della carta di credito non esonera dall’obbligo di adottare le normali procedure di ordinazione della spesa.

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