Art. 15 – Gestione della carta di credito
Art. 15 – Gestione della carta di credito1. La consegna della carta di credito e la restituzione della stessa deve risultare da apposito documento sottoscritto dal Direttore Generale e dal possessore stesso.
2. Il possessore della carta di credito deve far pervenire, entro il mese successivo a quello in cui le spese sono state sostenute, al Consegnatario o Sub-consegnatario del Fondo economale, apposito riepilogo corredato dalla prescritta documentazione giustificativa, ivi comprese le ricevute rilasciate dai fornitori di beni o servizi attestanti l’utilizzo della carta stessa.
3. Il possessore è obbligato ad adottare misure di massima cautela per la custodia e il buon utilizzo della carta di credito ed è personalmente responsabile secondo le regole generali in materia di responsabilità amministrativa e contabile.
4. Il possessore, in caso di smarrimento o sottrazione della carta di credito, è tenuto a darne immediata comunicazione all’Università, anche a mezzo telefono, alla competente autorità di pubblica sicurezza secondo le prescrizioni contenute nella convenzione per la gestione del servizio di cassa e di tesoreria.