Art. 6 - Obbligo della Resa del Conto Giudiziale
Art. 6 - Obbligo della Resa del Conto GiudizialeTutti gli Agenti Contabili, così come individuati nell’art. 3 del presente Regolamento, devono rendere ogni anno il Conto Giudiziale della loro gestione alla Corte dei Conti o comunque ogni volta che cessano dal loro incarico in corso d’anno.
Ciascun Agente Contabile deve rendere il conto per il periodo di sua competenza e, in caso di cessazione, deve essere redatto apposito verbale attestante il passaggio di consegne, sottoscritto dall'Agente cessante e dal nuovo entrante.
Nel caso di morte, interdizione o inabilitazione dei contabili i conti sono resi dagli agenti contabili che sono succeduti nella gestione.
Per assolvere tale debito di rendicontazione, tutti gli Agenti Contabili devono trasmettere il Conto della propria gestione contabile, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione se infrannuale, al servizio economico finanziario dell’Ateneo al fine del rilascio dell’attestazione di parificazione.
Gli Agenti Contabili per la redazione del Conto Giudiziale utilizzeranno i modelli allegati al presente Regolamento, apponendovi data, firma, timbro dell’Università e successiva protocollazione.