Art. 8 - Parificazione del Conto giudiziale

Art. 8 - Parificazione del Conto giudiziale

Il dirigente della competente area economico-finanziaria attesta che i Conti Giudiziali siano conformi alle scritture contabili ed in caso affermativo effettua la parifica dei conti sui modelli allegati. Qualora le risultanze di tali conti giudiziali non corrispondano a quelle delle scritture contabili, il dirigente comunicherà agli agenti interessati le difformità chiedendone motivazione e riscontro scritto entro 15 giorni.

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