Art. 9 - Decreto di approvazione del Direttore Generale

Art. 9 - Decreto di approvazione del Direttore Generale

I Conti giudiziali, accompagnati dalla specifica attestazione di parificazione e corredati di tutta la necessaria documentazione, devono essere approvati con Decreto del Direttore Generale e trasmessi al Collegio dei Revisori.

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