Art. 5 – Dottorati di interesse nazionale
Art. 5 – Dottorati di interesse nazionale1. L’Università, su iniziativa di almeno uno dei Dipartimenti che la compongono, può attivare o aderire a un dottorato di interesse Nazionale.
2. Per i requisiti e le modalità di istituzione, funzionamento e organizzazione si rimanda all’art. 11 del DM 226/2021 e ad altri eventuali requisiti integrativi indicati dal Ministero o stabiliti dall’Ateneo.