Art. 5 – Dottorati di interesse nazionale

Art. 5 – Dottorati di interesse nazionale

1.    L’Università, su iniziativa di almeno uno dei Dipartimenti che la compongono, può attivare o aderire a un dottorato di interesse Nazionale.

2.    Per i requisiti e le modalità di istituzione, funzionamento e organizzazione si rimanda all’art. 11 del DM 226/2021 e ad altri eventuali requisiti integrativi indicati dal Ministero o stabiliti dall’Ateneo.

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