Art. 6 - Durata dei Corsi

Art. 6 - Durata dei Corsi

1.    La durata dei Corsi non può essere inferiore a tre anni (36 mesi di frequenza effettiva), fatto salvo quanto previsto all’art. 28 del presente Regolamento.

2.    Ogni bando di ammissione stabilisce la data di avvio dei Corsi, prevista di norma il 1° novembre di ciascun anno accademico, e la data entro la quale deve essere conseguito il titolo di accesso, che corrisponde alla data di scadenza per l’iscrizione al Corso. Possono essere previste date d’inizio diverse nel caso di Corsi in collaborazione con imprese o altri enti, di cui all’art. 4 del presente Regolamento, o in caso di reclutamento di dottorandi con progetti finanziati con specifici fondi nazionali o europei.

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