Art. 7 – Progetto formativo

Art. 7 – Progetto formativo

1.    Il progetto formativo del dottorando consiste:

  1. nello svolgimento, sotto la guida di un supervisore e di uno o più co-supervisori, di un programma di ricerca individuale approvato dal Collegio dei docenti e riferito a una tematica tra quelle previste dal Corso; il Collegio dei docenti può prevedere, nell’approvazione del programma di ricerca individuale, anche lo svolgimento di attività di ricerca e formazione presso enti di ricerca e istituzioni di elevata qualificazione in Italia e all’estero. Nel caso in cui l’attività di ricerca del dottorando venga svolta presso altri enti e/o istituzioni, questa dovrà essere prevista e regolamentata da uno specifico accordo tra l’Università o il Dipartimento di afferenza del dottorando e l’ente ospitante;

    b. nella frequenza di attività didattiche e formative complementari all’attività di ricerca, approvate dal Collegio dei docenti ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera i) del presente Regolamento, ivi comprese le attività di formazione trasversale di cui all’art. 4, comma 1 lettera f) del DM 226/2021.

2.    Le attività di formazione (disciplinari e trasversali) complementari alla ricerca devono essere non inferiori a 20 Crediti formativi universitari (CFU) nell’arco del triennio, secondo le indicazioni del Collegio. Il riconoscimento dei CFU relativi alle attività formative è effettuato dal Collegio dei docenti, che ha il compito di monitorare e valutare annualmente l’attività di formazione e di ricerca svolta dai singoli dottorandi in corrispondenza del passaggio d’anno, ai fini dell’ammissione all’anno successivo e in fase di ammissione alla fase di revisione della tesi.

3.    Il riconoscimento dei crediti prevede lo svolgimento di diverse attività, alcune delle quali obbligatorie, che garantiscono l’attribuzione di un certo numero di CFU che si attesta entro valori massimi e minimi di riferimento. Tali attività sono:

  1. didattica frontale erogata dal Corso di dottorato (oppure da altri Corsi di dottorato dell’Ateneo o corsi di didattica di terzo livello erogati da altri atenei/istituzioni in convenzione);

    1. didattica trasversale offerta dall’Ateneo;

    2. didattica dei corsi di laurea magistrale (anche di altri atenei);

    3. Scuole nazionali ed internazionali;

    4. conferenze, convegni, workshop;

    5. attività integrativa (supporto esercitazioni docente, tutorato);

    6. attività di terza missione (in particolare rivolta al Public Engagement).

Il numero minimo e il numero massimo di CFU riconoscibili per ogni attività sono indicati nella Tabella allegata (all. 1), che costituisce parte integrante del presente Regolamento. La Tabella può essere modificata con delibera adottata dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, previo parere della Consulta dei Coordinatori dei corsi di dottorato.

4.    Il progetto formativo comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno la cui quantificazione è pari a 1720 ore annuali.

5.    L’attività didattica svolta e certificata dai professori e ricercatori universitari nell’ambito dei Corsi concorre all’adempimento degli obblighi istituzionali di cui all’art. 6 della Legge 240/2010, nei limiti e alle condizioni stabilite dai regolamenti di Ateneo.

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