Art. 8 - Organi dei Corsi

Art. 8 - Organi dei Corsi

1.    Sono organi del Corso:

a)    il Coordinatore;

b)    il Collegio dei docenti;

c)    il Gruppo per l’assicurazione della qualità del dottorato;

d)  il Comitato consultivo (Advisory Board), ove istituito;

e)    il Consiglio dei docenti, ove istituito.

2.    Ogni Corso può dotarsi di un proprio regolamento, nel rispetto della normativa ministeriale vigente, delle linee guida del Presidio per la Qualità e del presente Regolamento.

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