Art. 8 - Organi dei Corsi

Art. 8 - Organi dei Corsi

1.    Sono organi del Corso:

a)    il Coordinatore; 

b)    il Collegio dei docenti. 

2.    Può essere istituito un ulteriore organo, denominato Consiglio dei docenti.

3.    Ogni Corso può dotarsi di un proprio regolamento, nel rispetto della normativa ministeriale vigente e del presente Regolamento.

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