Art. 8 - Organi dei Corsi
Art. 8 - Organi dei Corsi1. Sono organi del Corso:
a) il Coordinatore;
b) il Collegio dei docenti.
2. Può essere istituito un ulteriore organo, denominato Consiglio dei docenti.
3. Ogni Corso può dotarsi di un proprio regolamento, nel rispetto della normativa ministeriale vigente e del presente Regolamento.