Art. 9 - Coordinatore
Art. 9 - Coordinatore1. Il Coordinatore viene eletto dal Collegio e nominato dal Direttore del Dipartimento, sede gestionale del Corso, tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno o in caso di motivata indisponibilità, tra i professori di seconda fascia a tempo pieno, fermo restando il possesso dei requisiti per l’accreditamento previsti all’art. 4 comma 1, lettera a), numero 3) del D.M. 226/2021 e tenuto conto degli indicatori previsti dalle linee guida per l’accreditamento in vigore.
2. Il Coordinatore rimane in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta consecutiva. Ai fini di una corretta valutazione della qualità del Collegio, l’elezione deve essere fatta in sede di proposta di accreditamento o di rinnovo. L’incarico decorre dall’inizio dell’anno accademico del nuovo ciclo, fatte salve motivate esigenze eccezionali.
3. Il Coordinatore deve garantire la permanenza in ruolo almeno per un anno accademico. Il Coordinatore deve appartenere alla sede amministrativa del Corso ovvero a una delle sedi universitarie associate.
4. Il Coordinatore:
a) hala responsabilità didattica e scientifica del Corso, ne sovraintende il funzionamento e ne coordina le attività, anche secondo quanto stabilito dalle Linee Guida per il Sistema di Assicurazione della Qualità, predisposte dal Presidio della Qualità di Ateneo;
b) convoca e presiede il Collegio dei docenti e il Consiglio dei docenti e attua le relative deliberazioni;
c) predispone una relazione annuale sull’andamento del Corso da sottoporre all’approvazione del Collegio dei docenti;
d) nomina, entro un mese dall’inizio dell’incarico, tra i professori o ricercatori universitari appartenenti al Collegio, un Vice-Coordinatore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, nonché in caso di anticipata cessazione dall’ufficio, sino all’insediamento del nuovo eletto. Qualora il Coordinatore afferisca a una sede associata diversa dalla sede amministrativa, il Vice-Coordinatore va individuato di regola tra i professori afferenti all’Università di Trieste;
e) adotta i provvedimenti d’urgenza da portare a ratifica nella prima seduta utile del Collegio prevedendo un apposito punto all’ordine del giorno;
f) è tenuto a monitorare la permanenza dei requisiti per l’accreditamento e a informare il Collegio e il Consiglio nel caso in cui tali requisiti vengano meno;
g) cura i rapporti interni ed esterni del Corso;
h) verifica, in accordo con i supervisori, l’adempimento degli obblighi di legge relativi alla prevenzione e alla protezione dai rischi e in particolare alla formazione sulla sicurezza e sulla sorveglianza sanitaria, nonché quelli relativi agli infortuni connessi all’attività nel dottorato;
i) il Coordinatore contribuisce al monitoraggio della situazione occupazionale dei Dottori di ricerca successivamente al primo quinquennio dal conseguimento del titolo;
j) esercita ogni altra competenza prevista dallo Statuto e dalla normativa vigente.