Art. 12 – Consiglio dei docenti

Art. 12 – Consiglio dei docenti

1.    Il Consiglio dei docenti, ove costituito, è composto oltre che dai componenti del Collegio, da professori e ricercatori appartenenti a Università italiane o estere, da ricercatori di enti di ricerca, pubblici o privati, italiani o esteri, e da esperti di comprovata qualificazione nominati dal Collegio dei docenti. 

2.    In sede di istituzione del Corso, il Consiglio dei docenti, ove costituito, è convocato dal Direttore del Dipartimento proponente. Nel caso di istituzione del Consiglio successivamente all’attivazione del dottorato la convocazione è disposta dal Coordinatore. 

3.    Il Consiglio dei docenti ha finalità consultive e compiti di indirizzo nell’ambito della formazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico in coerenza con gli obiettivi formativi e le tematiche del Corso. 

4.    I componenti del Consiglio dei docenti possono assumere il ruolo di supervisori di cui all’art. 14 e svolgere l’attività didattica di cui all’art. 7 del presente Regolamento. 

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