Art. 17 – Commissioni per l’esame di ammissione

Art. 17 – Commissioni per l’esame di ammissione

1.    La Commissione per l’esame di ammissione è nominata con decreto del Rettore su proposta del Collegio dei docenti o in via subordinata, per motivi di urgenza, su proposta del Coordinatore.

2.    La Commissione è composta da tre a sette componenti scelti tra: 

a)    professori e ricercatori universitari; 

b)    dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori o ruoli analoghi degli enti di ricerca pubblici; 

c)    esperti di comprovata qualificazione. 

Per le borse a tema vincolato, la Commissione è autorizzata ad avvalersi anche del supporto di esperti, senza diritto di voto, per un parere tecnico. 

3.    Almeno un componente della commissione deve essere un professore di ruolo. 

4.    La Commissione nomina al proprio interno il Presidente e il Segretario.

5.    In caso di rinuncia di un componente il sostituto viene individuato dal Presidente tra i supplenti già nominati o, in mancanza o indisponibilità di supplenti, dal Coordinatore e nominato con Decreto rettorale.

Nel caso la Commissione sia composta da un numero di componenti effettivi superiore a tre, un’eventuale rinuncia non necessita obbligatoriamente di una sostituzione, fatto salvo quanto previsto al comma 3;

6.    In sede di seduta preliminare del concorso la Commissione stabilisce eventuali sub-criteri e parametri di valutazione nell’ambito dei criteri stabiliti dal Collegio. 

7.    La Commissione può svolgere i propri lavori da remoto nonché redigere e sottoscrivere i verbali in modalità digitale.

8.    Gli atti della selezione e le graduatorie dei candidati sono approvati con decreto del Rettore.

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