Art. 19 – Iscrizione agli anni successivi

Art. 19 – Iscrizione agli anni successivi

1.    Il dottorando si iscrive agli anni successivi e alla sessione dell’esame finale con le modalità e nei termini comunicati dagli uffici competenti, a pena di decadenza.

2.    L’iscrizione è condizionata alla valutazione positiva del Collegio dei docenti sull’attività svolta, come previsto dall’art. 11, comma 1, lettera n).

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