Art. 19 – Iscrizione agli anni successivi
Art. 19 – Iscrizione agli anni successivi1. Il dottorando si iscrive agli anni successivi e alla sessione dell’esame finale con le modalità e nei termini comunicati dagli uffici competenti, a pena di decadenza.
2. L’iscrizione è condizionata alla valutazione positiva del Collegio dei docenti sull’attività svolta, come previsto dall’art. 11, comma 1, lettera n).