Art. 22 – Decadenza, esclusione e rinuncia agli studi

Art. 22 – Decadenza, esclusione e rinuncia agli studi

1.    Il dottorando che, pur avendone titolo, non si iscriva all’anno successivo o all’esame finale nei termini annualmente previsti viene dichiarato decaduto.

2.    L’esclusione può essere disposta dal Collegio dei docenti, anche in corso d’anno, nei seguenti casi:

a)    giudizio negativo del Collegio sull’attività svolta; 

b)    assenza prolungata e non giustificata;

c)    mancato superamento delle verifiche intermedie; 

d)    mancato superamento delle verifiche previste di fine anno; 

e)    mancata ammissione alla valutazione della tesi o all’esame finale.

L’esclusione è disposta anche qualora il dottorando non riprenda l’attività alla conclusione di una sospensione della frequenza o non effettui nei termini previsti il caricamento nel sistema informatico della tesi definitiva o non si presenti all’esame finale senza giustificato motivo. L’esclusione è disposta con decreto rettorale, notificato all’interessato.

3.    Trascorsi 6 anni (72 mesi) dall’inizio del dottorato è facoltà del Collegio proporre al Rettore l’esclusione dal Corso del dottorando che non abbia conseguito il titolo finale, per motivata e accertata obsolescenza della ricerca.

4.    In qualsiasi momento il dottorando può presentare domanda di rinuncia agli studi. La rinuncia è definitiva.

5.    I casi di decadenza, esclusione e rinuncia di cui al presente articolo comportano l’interruzione immediata della borsa o della forma di sostegno economico equivalente erogata dall’Università e collegata alla frequenza del dottorato.

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