Art. 24 - Commissione per l’esame finale

Art. 24 - Commissione per l’esame finale

1.    La Commissione per l’esame finale è nominata con Decreto del Rettore su proposta del Collegio dei docenti o in via subordinata, per motivi di urgenza, su proposta del Coordinatore del Corso.

2.    La Commissione è composta da tre a cinque membri, scelti tra:

a)    professori di ruolo e ricercatori universitari dell’Ateneo, di altre Università italiane o estere; 

b)    dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori o ruoli analoghi di enti pubblici di ricerca; 

c)    esperti di comprovata qualificazione.

La Commissione è composta nel rispetto dei seguenti criteri:

a)    almeno due terzi dei componenti devono essere docenti universitari;

b)    nel caso di un dottorato monosede, due terzi dei commissari non devono afferire all’Ateneo; 

c)    nel caso di un dottorato in forma associata, non più di un terzo dei commissari può appartenere alle sedi associate; 

d)    per il calcolo del numero dei componenti si applica l’arrotondamento per difetto;

e)    i valutatori possono far parte della commissione. Non possono, invece, parteciparvi i supervisori, salvo nei casi di co-tutela di tesi, se previsto dalla relativa convenzione.

3.    Il Collegio dei docenti, ove ne ravvisi la necessità, con delibera motivata può proporre più di una Commissione entro il limite di sei commissioni per anno accademico, a esclusione degli esami finali per i percorsi di co-tutela per i quali possono essere previste commissioni ad hoc.

4.    La Commissione nomina al proprio interno il Presidente e il Segretario.

5.    In caso di rinuncia di un componente il sostituto viene individuato dal Presidente tra i supplenti già nominati. In mancanza o indisponibilità di supplenti, il sostituto viene individuato dal Coordinatore e nominato con Decreto rettorale.

Nel caso la Commissione sia composta da un numero di componenti effettivi superiore a 3, un’eventuale rinuncia non necessita obbligatoriamente di una sostituzione, purché vengano rispettati comunque i requisiti di cui al comma 2. 

6.    I componenti della Commissione possono partecipare alla discussione della tesi anche tramite videoconferenza nonché redigere e sottoscrivere i verbali in modalità digitale, fermo restando che deve essere assicurata la presenza di almeno un componente nella sede amministrativa, o, se prevista, nella sede associata abilitata al rilascio del titolo. In casi eccezionali, debitamente motivati, il Collegio può autorizzare il dottorando a sostenere l’esame da remoto.

7.    Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, comprese le co-tutele, la Commissione è definita nei predetti accordi.

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