Art. 27 - Borse di studio
Art. 27 - Borse di studio1. Le borse di dottorato hanno durata annuale e sono rinnovate di anno in anno per un periodo massimo pari alla durata del Corso, a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste, verificato dal Collegio dei docenti e continui ad essere in possesso dei requisiti per poterne fruire.
2. L’importo della borsa, da erogare in rate mensili posticipate, è determinato in misura non inferiore a quella prevista dalla normativa vigente. Tale importo è incrementato nella misura massima del 50% per un periodo di soggiorno all’estero complessivo non superiore a 12 mesi per attività di ricerca all’estero. Il periodo può essere esteso fino a un massimo complessivo di 18 mesi per i dottorati in convenzione o per i dottorandi in co-tutela con soggetti esteri.
3. L’incremento è dovuto per periodi di soggiorno continuativi e non inferiori a 30 giorni.
Nel caso di studenti stranieri residenti all’estero, qualora la frequenza del dottorando inizi da remoto, il pagamento della borsa inizierà all’arrivo in Italia e al perfezionamento della documentazione necessaria all’immatricolazione, con il versamento delle quote non erogate a far tempo dall’inizio dell’attività a distanza.
4. Chi ha già usufruito di una borsa di dottorato nell’ambito del sistema universitario italiano, anche parzialmente, non può usufruirne una seconda volta.
5. La borsa non può essere cumulata con gli assegni di ricerca né con i contratti di ricerca di cui alla Legge 29 giugno 2022 n. 79 né con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, a eccezione delle borse concesse da istituzioni nazionali o estere utili a integrare con soggiorni all’estero l’attività di ricerca dei dottorandi.
6. Nel caso in cui il dottorando, già titolare della borsa, acquisisca un altro sostegno finanziario allo stesso titolo dopo l’inizio del dottorato, può rinunciare alla borsa anche temporaneamente, previo nulla osta del Collegio, senza decadere dal Corso.
7. Nel caso di rinuncia alla borsa, di mancato rinnovo della borsa o di rinuncia agli studi, la borsa può essere assegnata, nella sua quota totale o residua, su proposta del Collegio dei docenti, a un dottorando privo di borsa dello stesso ciclo e dello stesso Corso, secondo la relativa graduatoria, tenuto conto di eventuali idoneità per le borse a tema vincolato. In ogni caso l’importo della borsa non utilizzato è reinvestito dal soggetto che ha attivato il Corso per il finanziamento di dottorati di ricerca. Il finanziamento può essere riutilizzato previo accordo tra le parti o se le condizioni del finanziamento stesso lo prevedono.
8. La fruizione di assegno di ricerca o di analoghe forme di sostegno all’attività di ricerca da parte di dottorandi senza borsa è ammessa, purché le tematiche dell’attività di ricerca a cui si riferiscono siano compatibili, a giudizio del Collegio dei docenti, con i temi del dottorato.
9. I Consigli di Dipartimento possono deliberare l’assegnazione ai dottorandi di contributi per favorire la mobilità e di premi per l’attività di ricerca.
10. La borsa è soggetta al versamento dei contributi previdenziali come previsto dalla normativa vigente.
11. L’assegnazione della borsa non dà luogo a valutazioni giuridiche ed economiche ai fini di carriera.
12. Le borse, se finanziate da soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, possono essere subordinate alla presenza di specifici requisiti e vincolate allo svolgimento di specifici temi di ricerca.
13. Qualora il dottorando non intenda più dedicarsi al tema assegnato né a collaborare con il gruppo di ricerca e con i suoi supervisori, il Collegio dei docenti, sentito il dottorando, può disporre la decadenza dal dottorato oppure la revoca della borsa e l’attribuzione al dottorando di un nuovo tema di ricerca e di un nuovo supervisore, senza prolungamento della durata di 36 mesi del dottorato.