Art. 28 - Coordinamento dei Corsi di dottorato con i Corsi di specializzazione medica

Art. 28 - Coordinamento dei Corsi di dottorato con i Corsi di specializzazione medica

1.    È ammessa la frequenza congiunta di un Corso di dottorato e di un Corso di specializzazione medica nel rispetto dei seguenti criteri generali: 

a)    lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di ammissione al dottorato;

b)    la compatibilità delle attività e dell’impegno previsti dalla Scuola di specializzazione e dal Corso di dottorato deve essere attestata, anche in considerazione della distanza tra le sedi, dal Consiglio della Scuola di specializzazione e dal Collegio dei docenti; 

c)    la frequenza congiunta determina l’incompatibilità tra la borsa di dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della Scuola di specializzazione;

d)    lo specializzando può richiedere una riduzione della durata del dottorato trascorsi almeno 18 mesi dall’inizio della Scuola di specializzazione. Il Corso di dottorato ha durata comunque non inferiore a due anni (24 mesi). 

e)    la domanda di riduzione delle attività dottorali è accolta dal Collegio dei docenti, previa valutazione positiva della coerenza delle attività di ricerca già svolte nel Corso di specializzazione medica con il progetto dottorale. Ai fini dell’accoglimento della domanda del dottorando è richiesto il giudizio di compatibilità, espresso dal Consiglio della Scuola di specializzazione, del progetto dottorale con le finalità didattiche della Scuola medesima. 

2.    Le norme di dettaglio sono definite nel bando di ammissione al dottorato.

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