Art. 29 - Iscrizione contemporanea a due corsi di studio

Art. 29 - Iscrizione contemporanea a due corsi di studio

1.    L'iscrizione al Dottorato è compatibile con l’iscrizione ai corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Scuole di specializzazione non medica e Master nel rispetto dei seguenti criteri generali:

a)  lo studente deve risultare vincitore di un concorso di ammissione al dottorato;

b)  è consentita l’iscrizione ad un secondo corso di studio qualora quest’ultimo non presenti obblighi di frequenza. Tale disposizione non si applica relativamente ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio;

c)  la compatibilità delle attività e dell’impegno previsti deve essere attestata, anche in considerazione della distanza tra le sedi, dal Collegio dei docenti e dall’organo collegiale del corso interessato.

2.    Non è consentita la contemporanea iscrizione tra Dottorato e un secondo Dottorato, o tra un Dottorato e un Master a frequenza obbligatoria.

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