Art. 31 – Internazionalizzazione

Art. 31 – Internazionalizzazione

1.    L’Ateneo promuove e agevola la cooperazione e la mobilità internazionale nell’ambito dei dottorati di ricerca. A tal fine stipula accordi interistituzionali o convenzioni con Università o altre istituzioni estere abilitate al rilascio del titolo dottorale, che definiscono le modalità di collaborazione, in particolare per l’attivazione di Corsi internazionali accreditati secondo le procedure indicate all’art. 2, nonché per la realizzazione di programmi di co-tutela di tesi e per il riconoscimento della qualifica di Doctor Europæus.

8861