Art. 32 – Co-tutela di tesi

Art. 32 – Co-tutela di tesi

1.    L’Ateneo stipula accordi con università estere aventi ad oggetto la realizzazione di programmi di co-tutela finalizzati all’elaborazione di una tesi sotto la direzione congiunta di uno o più supervisori dell’Ateneo e dell’Università estera e al rilascio di un doppio titolo, valido nei Paesi sede dei due Atenei. Possono altresì essere stipulati accordi con altre istituzioni estere riconosciute, che siano abilitate al rilascio di titoli equivalenti al titolo di dottore di ricerca, validi nel Paese di riferimento.

2.    Ai fini dell’attuazione della co-tutela i programmi dei Corsi delle due istituzioni devono essere equivalenti per contenuti e obiettivi.

3.    La co-tutela consente ai dottorandi, iscritti presso l’Ateneo o presso la sede partner, di svolgere la propria attività di dottorato per la preparazione della tesi, alternando periodi di ricerca e formazione presso le due istituzioni, di norma di durata pressoché uguale, comunque non inferiore a un anno. 

4.    La co-tutela viene attivata su richiesta dei dottorandi regolarmente iscritti a un corso di dottorato in uno dei due atenei, previa approvazione del Collegio dei docenti del Corso. La co-tutela è avviata preferibilmente entro il primo anno di dottorato e in ogni caso non può essere concessa a favore dei dottorandi iscritti all’ultimo anno di corso. L’attività già svolta nell’ambito del dottorato viene reciprocamente riconosciuta dalle università convenzionate. 

5.    I dottorandi in co-tutela in ingresso sono ammessi in sovrannumero, nel limite dei posti sostenibili. Tali studenti sono a tutti gli effetti dottorandi dell’Ateneo e di conseguenza sono soggetti ai diritti e doveri previsti dal presente Regolamento.

Il Collegio dei docenti verifica l’idoneità dei titoli di accesso al dottorato per i dottorandi in ingresso in possesso di un titolo estero.

6.    L’esame finale si svolge in un’unica sede, di norma presso la sede universitaria di prima iscrizione, davanti a una commissione paritetica, formata sulla base di quanto indicato nella convenzione e in conformità ai regolamenti delle due sedi. I supervisori possono far parte della Commissione senza diritto di voto.

7.    La proroga di cui all’art. 21 può essere concessa ai dottorandi in co-tutela anche per l’eventuale esigenza di conciliare le differenze tra ordinamenti nazionali o norme regolamentari delle due sedi in relazione alla durata dei Corsi o alle date delle sessioni fissate per la discussione della tesi.

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