Art. 33 – Certificazione Doctor Europæus

Art. 33 – Certificazione Doctor Europæus

1.    L’Ateneo, al fine di favorire e potenziare la dimensione internazionale dei dottorati di ricerca, rilascia la certificazione di Doctor Europæus aggiuntiva al titolo di Dottore di ricerca ed al valore nazionale del dottorato, su richiesta del dottorando e previo parere favorevole del Collegio dei docenti, qualora vengano soddisfatti i requisiti e le condizioni generali della Confederazione delle Conferenze dei Rettori dei paesi della UE, recepiti dalla European University Association (EUA), relativi alla mobilità, alla valutazione di una commissione internazionale ed al plurilinguismo.

2.    Il dottorando deve avere trascorso entro il terzo anno di frequenza del dottorato e prima dell’ammissione all’esame finale almeno un trimestre, ovvero tre mesi continuativi, di ricerca, finalizzato alla preparazione della tesi presso Università o Enti di ricerca di un altro paese europeo. È esclusa la partecipazione a corsi di formazione. 

La struttura ospitante deve rilasciare idonea certificazione, che verrà depositata presso gli uffici competenti con le modalità ed entro i termini previsti.

3.    Il dottorando deve presentare entro il terzo anno di frequenza del dottorato apposita domanda al Collegio dei docenti e per conoscenza agli uffici competenti.

4.    Il Collegio dei docenti deve, con conforme delibera, autorizzare la richiesta del dottorando, impegnandosi a garantire il rispetto dei requisiti necessari per la certificazione aggiuntiva.

5.    Il Collegio dei docenti deve nominare due valutatori afferenti ad istituzioni universitarie europee (non italiane) che devono valutare la tesi del candidato e trasmettere il loro giudizio alla Commissione dell’esame finale in tempo utile per lo svolgimento della prova. I valutatori non devono aver partecipato al Collegio dei docenti o al Consiglio scientifico da almeno due anni. 

6.    La Commissione dell’esame finale – nel rispetto dei regolamenti vigenti – deve essere composta da almeno un membro afferente ad un’istituzione universitaria europea (non italiana). La discussione della tesi deve essere sostenuta in un’altra lingua comunitaria approvata dal Collegio dei docenti. Le relazioni dei valutatori devono essere allegate al verbale dell’esame finale, che deve essere redatto anche in lingua italiana. 

7.    Ai dottorandi, che avranno conseguito il titolo di Dottore di ricerca e ottenuto il riconoscimento del titolo europeo, verrà rilasciata dall’Università degli studi di Trieste la certificazione aggiuntiva “Doctor Europæus”.

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