Art. 6 – Cancellazione dall’Albo

Art. 6 – Cancellazione dall’Albo

1. La cancellazione delle Associazioni studentesche dall’Albo è disposta con Decreto Rettorale, nei seguenti casi:

a)  richiesta di cancellazione;

b)  mancata presentazione di quanto previsto all’art. 5 nei termini ivi indicati;

c)   venir meno dei requisiti previsti dal presente regolamento;

d)  mancato rispetto delle finalità istitutive dell’Associazione o delle finalità e degli obblighi previsti nel presente regolamento;

e)  atti e comportamenti lesivi dell’immagine o degli interessi dell’Università di Trieste;

f)    irregolarità nella gestione dei fondi;

g)  violazioni di legge, di regolamenti di Ateneo o di provvedimenti autorizzativi o concessivi dell’università di Trieste;

h)  altri gravi motivi.

 

2. La cancellazione per le cause di cui alle lettere e), f), g) e h) è disposta previa motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Consiglio degli Studenti.

3. Qualora sia disposta la cancellazione per i motivi di cui alle lettere e), f), g) e h) del comma 1, l’Associazione Studentesca non può presentare una nuova domanda di iscrizione prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione. Gli studenti che appartenevano agli organismi direttivi e il delegato e delegato supplente in un’associazione cancellata ai sensi delle lettere e) f), g) e h) del comma 1 non possono entrare a far parte degli organismi direttivi in altre associazioni studentesche prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione.

8861