Art. 7 – Norme transitorie e finali

Art. 7 – Norme transitorie e finali

1. Il regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell’albo Ufficiale di Ateneo del decreto rettorale di emanazione e si applica per la partecipazione albando per il finanziamento delle attività culturali e sociali degli studenti per l’anno 2023.

2. In sede di prima applicazione gli obblighi relativi al mantenimento dell’iscrizione si intendono da attuarsi entro il 31 ottobre 2023.

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