Art. 2 – Programmazione

Art. 2 – Programmazione

1.     Ai sensi dell’art. 22, co. 15, sopra citato il numero massimo delle procedure da programmare, quali concorsi riservati alla progressione tra categorie del personale di ruolo, non può superare il 30% dei posti previsti quali nuove assunzioni nel Piano triennale del fabbisogno del personale, disgiuntamente per ciascuna categoria.

 

2.     In ogni caso l’attivazione delle procedure riservate alla progressione di carriera determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile ai fini delle progressioni di cui all’art. 52, co. 1 bis del D. Lgs. 165/2001.

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