Art. 4 – Procedure

Art. 4 – Procedure
  1. La procedura di selezione è per titoli ed esami.
  2. Nello specifico, vengono in considerazione:

a)    prove d’esame indirizzate a verificare le conoscenze e le capacità dei candidati

b)    livelli di risultato conseguiti nella performance individuale degli ultimi tre anni;

c)    curriculum professionale. Sono valutabili all’interno del curriculum professionale l’anzianità di servizio (esperienza lavorativa maturata), al netto del periodo utile come requisito di accesso, gli incarichi ricoperti, i titoli culturali e professionali.

  1. Il punteggio complessivamente da attribuire è pari a 100 punti, come di seguito distribuito.
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