Art.4 – Bando di selezione
Art.4 – Bando di selezioneIl Responsabile scientifico delle attività di ricerca, e dei relativi fondi, propone al Consiglio di Dipartimento l’istituzione della borsa di ricerca, utilizzando lo schema di bando posto in allegato (All2), congruente con le finalità della ricerca, dopo aver verificato con il Responsabile amministrativo la relativa copertura contabile.
Il Consiglio di Dipartimento approva il bando.
Il bando di selezione viene poi emanato, con proprio provvedimento, dal Direttore di Dipartimento.
Il bando deve indicare:
- il titolo, l’oggetto e la finalità della ricerca, indicando uno o più settori scientifico disciplinari di riferimento nel cui ambito si svolgerà l’attività di ricerca;
- i requisiti richiesti per la partecipazione al bando;
- modalità di presentazione delle domande
- l’indicazione della previsione dell’eventuale colloquio;
- la durata temporale della borsa
- l’importo, nei limiti del finanziamento disponibile, ed i fondi su cui andrà a gravare;
- la struttura presso la quale verrà svolta la ricerca;
- il responsabile scientifico sotto la cui supervisione il borsista sarà chiamato a svolgere l’attività di ricerca.