Art.5 – Pubblicità
Art.5 – PubblicitàIl bando per l’attribuzione di borse di studio per attività di ricerca, sottoscritto dal Direttore del Dipartimento e validato dal Responsabile amministrativo per quanto attiene la copertura contabile, deve essere pubblicizzato nella sezione Amministrazione Trasparente dell’Ateneo e sul sito web del Dipartimento; possono essere altresì pubblicati mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno.
Analogamente, le graduatorie degli ammessi all’eventuale colloquio e dei vincitori devono trovare pubblicità con gli stessi canali.
I bandi di selezione sono resi pubblici per un periodo minimo di 10 fino ad un massimo di 30 giorni.