Art.9 - Assicurazione
Art.9 - AssicurazioneLa stipula della copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali rimane a carico del borsista, il quale ne dà evidenza alla struttura prima dell’avvio delle attività.
L'Università non provvede alla copertura assicurativa della responsabilità civile personale del borsista per danni verso terzi e verso la stessa Università.