Art.9 - Assicurazione

Art.9 - Assicurazione

La stipula della copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali rimane a carico del borsista, il quale ne dà evidenza alla struttura prima dell’avvio delle attività.

 

L'Università non provvede alla copertura assicurativa della responsabilità civile personale del borsista per danni verso terzi e verso la stessa Università.

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