Art.11 - Disposizioni in materia fiscale e previdenziale

Art.11 - Disposizioni in materia fiscale e previdenziale

Le borse di studio per attività di ricerca sono esenti dall’imposta sui redditi delle persone fisiche (come chiarito dalla risoluzione n. 120/E del 22.11.2010 dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa) e non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

 

La borsa di studio per attività di ricerca non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli delle Università.

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