Art.11 - Disposizioni in materia fiscale e previdenziale

Art.11 - Disposizioni in materia fiscale e previdenziale

Le borse di studio per attività di ricerca emesse con le modalità previste dal presente Regolamento sono esenti dall’imposta sui redditi delle persone fisiche (come chiarito dalla risoluzione n. 120/E del 22.11.2010 dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa) e non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali. 

La borsa di studio per attività di ricerca non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli delle Università. 
 

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