Art.12 - Incompatibilità
Art.12 - IncompatibilitàLa borsa di ricerca non è compatibile con:
altre borse a qualsiasi titolo conferite dallo Stato o da altri Enti pubblici o privati, ad eccezione delle borse di studio e di quelle concesse da Istituzioni nazionali e straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca del borsista;
la frequenza di corsi di specializzazione medica, in Italia e all’estero;
gli assegni di ricerca;
i rapporti di lavoro subordinato anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato in aspettativa senza assegni.
La persona titolare di borsa di ricerca può svolgere attività di lavoro autonomo o collaborazioni occasionali o continuative, compatibilmente con l’attività di ricerca in essere e previa autorizzazione della struttura interessata, a condizione che l’attività: i) non comporti conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di borsa; ii) non rechi pregiudizio all’Università.