Art.15 - Diritti e doveri dei titolari di borsa di ricerca
Art.15 - Diritti e doveri dei titolari di borsa di ricercaL'assegnatario avrà l'obbligo di:
- iniziare le attività alla data di decorrenza;
- espletare le attività regolarmente per l'intera durata della borsa, seguendo le direttive impartite dal docente responsabile della borsa di ricerca;
- presentare, entro i 15 giorni successivi alla scadenza della borsa, al Responsabile Scientifico una relazione sull’attività di ricerca svolta;
Il borsista è tenuto a rispettare il Codice Etico di Ateneo, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 D.L. 30 marzo 2001 n. 165, nonché al rispetto dei Regolamenti interni dell’Ateneo.