Art. 2 - Costituzione del Fondo di Ateneo per la premialità

Art. 2 - Costituzione del Fondo di Ateneo per la premialità

1. Il Fondo per la premialità è costituito con le risorse:

a)     derivanti da finanziamenti pubblici o privati, per una quota corrispondente al prelievo previsto dalla regolamentazione di Ateneo sulla gestione dei progetti istituzionali nazionali e internazionali;

b)     derivanti da una quota dei proventi delle attività conto terzi (art. 12 del Regolamento relativo ai contratti stipulati per conto terzi);

c)    eventualmente assegnate dal MUR sulla base della valutazione dei risultati raggiunti dagli Atenei (art. 9, secondo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240);

d)    derivanti dalla mancata attribuzione degli scatti stipendiali ai docenti dell’Ateneo (art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010);

e)    derivanti dalla ripetizione dei compensi ricevuti per incarichi esterni senza preventiva autorizzazione (art. 53, comma 7, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);

f)     eventualmente stanziate dall’Ateneo per gli ulteriori impegni di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico (art.1, comma 16 della legge 230/2005);

2. I finanziamenti pubblici e privati possono integrare il Fondo per la premialità di cui ai commi precedenti in assenza di previsioni ostative di compensi al personale da parte del Committente o dal finanziatore, attestata dal Responsabile del finanziamento/titolare dei fondi.

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