Art. 2 Principi generali

Art. 2 Principi generali

1. Tali erogazioni vengono concesse al fine del sostegno ai lavoratori dipendenti, con obiettivo principale di miglioramento della qualità della vita, riducendo eventuali condizioni di bisogno e di disagio familiare ed individuale.

2. Per l’erogazione dei sussidi vengono valutati:

- l’eccezionalità

- la gravità oggettiva dell’evento

- la non cumulabilità con altri benefici già ottenuti.

3. Il finanziamento annuale complessivo destinato alle provvidenze è deciso dal Consiglio di Amministrazione, nell’ambito dell’approvazione del Budget di Ateneo.

4. I sussidi sono erogati con decreto del Direttore Generale, previa valutazione della Commissione paritetica di cui al successivo articolo 3.

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