Art. 3 Costituzione e compiti della Commissione paritetica

Art. 3 Costituzione e compiti della Commissione paritetica

3.1.      La Commissione paritetica è nominata dal Direttore Generale ed è composta da quattro membri di cui due individuati dalla Parte Pubblica e due proposti dalla Parte Sindacale. 

3.2.      Ciascun membro dura in carica 2 anni e la sua nomina è rinnovabile per una sola volta.

3.3.      La Commissione valuta le tipologie di spesa inserite nelle domande presentate dal personale e decide in merito all'ammissibilità delle stesse al contributo, determinato con le modalità di cui all'art. 7, sulla base dei principi generali indicati all'art. 2 e dei requisiti soggettivi e oggettivi definiti dal Regolamento. 

A tal fine, il servizio competente all'acquisizione delle domande effettua il controllo preliminare sulla correttezza formale delle domande stesse e predispone un riepilogo, per ciascun richiedente, delle spese sostenute in termini di importo e causale da sottoporre alla Commissione.

Nel riepilogo sono comprese le spese mediche idoneamente documentate (allegato 1), ritenute fattispecie riconoscibili ai fini del contributo secondo i principi dell'art. 2.

La Commissione si esprime, con motivazione dell'eventuale diniego, sull'ammissibilità o meno a contributo delle spese per rilevanti esigenze di varia natura e, qualora si renda necessario, sui casi dubbi inerenti alle spese mediche.

3.4.      La Commissione può visionare all'occorrenza la documentazione prodotta dai richiedenti a supporto della domanda e avvalersi discrezionalmente della consulenza del Medico Competente o di altri esperti in ambito tecnico/giuridico.

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