Art. 3 Costituzione e compiti della Commissione paritetica

Art. 3 Costituzione e compiti della Commissione paritetica

1. La Commissione paritetica è nominata dal Direttore Generale, dura in carica un anno ed è rinnovabile per una sola volta.

2. È composta da quattro membri, di cui due individuati dalla Parte Pubblica e due proposti dalla Parte Sindacale.

3. Ad esclusione delle spese mediche idoneamente documentate, riconosciute d’ufficio, valuta le domande relative ai bisogni gravosi economicamente, nonché i casi dubbi.

4. Formula una proposta al Direttore Generale, che approva gli atti.

5. Può avvalersi discrezionalmente della consulenza del Medico Competente o di altri esperti in ambito giuridico.

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