Art. 6 Fattispecie
Art. 6 Fattispecie6.1. I sussidi sono erogati in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari sostenute dal dipendente:
per sé stesso
per i figli a carico
per il coniuge fiscalmente a carico
per altri familiari conviventi e fiscalmente a carico.
Qualora all'interno del nucleo familiare di riferimento ci siano più dipendenti dell'Ateneo, il sussidio può essere richiesto da uno solo di essi per il medesimo evento di rilevante esigenza familiare.
6.2. Le fattispecie prese in considerazione sono individuate come segue:
Decesso del dipendente o decesso di un suo familiare entro il II grado e di componenti il nucleo familiare;
spese mediche conseguenti a:
malattie di particolare gravità, con necessità di assistenza e cura, non coperte da contribuzione sanitaria nazionale o assicurazione privata;
malattie croniche o invalidanti, con necessità di assistenza e cura
spese straordinarie per dipendenti in condizione di disabilità o familiari conviventi fiscalmente a carico in condizione di disabilità o non autosufficienti, sostenute per facilitare l’inclusione e l’integrazione e l’autosufficienza dei soggetti con invalidità certificata (es: eliminazione di barriere architettoniche, accompagnamento deambulazione o acquisto di apparecchi informatici che rendano più agevole l’autosufficienza); dalla spesa sostenuta sarà detratta la quota del beneficio ottenibile in sede fiscale
altre spese mediche (vedasi elenco indicativo riportato in allegato 1); le eventuali spese mediche per acquisto farmaci, inerenti a malattie croniche, invalidanti o di particolare gravità, sono oggetto di valutazione della commissione ed ammissibili se di importo pari o superiore a quello definito nell'allegato 2.
6.3. Le attività motorie e le cure fisioterapiche in generale per cui si richiede il sussidio devono essere effettuate sulla base di prescrizione medica.
6.4. Saranno inoltre prese in considerazione richieste di sussidio per documentate necessità determinate da gravi eventi che incidano sul bilancio familiare del dipendente. Le normali spese di conduzione domestica, pur nella loro onerosità, non sono ammissibili tranne nei casi residuali derivanti da obblighi di legge. Anche le fattispecie del presente comma saranno sottoposte alla Commissione paritetica ai fini della valutazione di cui all'art. 3.3.