Art. 8 Massimali ISEE
Art. 8 Massimali ISEE1. In prima applicazione i massimali ISEE sono fissati in € 37.000.
2. Al fine di un’omogeneità di trattamento, il limite massimo di possibile sussidio erogabile viene determinato in € 5.000,00 (lordo dipendente) a persona.