Art. 8 Modalità di assegnazione

Art. 8 Modalità di assegnazione

8.1.      Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di parziale o totale diniego conseguente alla valutazione della Commissione, l’interessato può presentare al Direttore Generale una motivata istanza di revisione.

8.2.      Il Direttore Generale, entro 30 giorni dal ricevimento di tale istanza, conferma o modifica, con atto motivato, la valutazione in precedenza effettuata. 

8.3.      Terminata l'istruttoria, il Direttore Generale approva gli atti con decreto di autorizzazione alla spesa e al pagamento dei sussidi. 

8.4.      Nel caso in cui venga accertato che l'erogazione del contributo sia avvenuta in considerazione di dichiarazioni mendaci, l’importo indebitamente percepito sarà recuperato con trattenuta sullo stipendio del dipendente ed è fatto divieto allo stesso di presentare la domanda di sussidio per i 3 anni successivi a quello di presentazione della domanda non veritiera, fatte salve le ulteriori sanzioni normativamente previste. 

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