Art. 10 Norme transitorie e finali

Art. 10 Norme transitorie e finali

1. La Direzione generale si impegna a monitorare le attività disciplinate dal presente Regolamento, anche al fine di verificare i risultati derivanti dall’applicazione sperimentale di quest’ultimo, prevista per un biennio.

2. Il presente Regolamento entra in vigore, a partire dal giorno successivo alla data del decreto rettorale di emanazione.

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