CAPO I – ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
CAPO I – ALBO DELLE ASSOCIAZIONI 8861Art. 2 - Albo delle associazioni
Art. 2 - Albo delle associazioni1. Per garantire trasparenza nell’assegnazione e nell’utilizzazione dei fondi alle Associazioni Studentesche è prevista l’istituzione presso l’Ufficio competente dell’Albo di cui all’art. 1, comma 2.
2. L’appartenenza all’Albo permette di usufruire dei seguenti benefici:
a) prenotare gli spazi universitari per svolgervi le attività associative;
b) partecipare all’annuale bando per il finanziamento delle attività culturali e sociali degli studenti;
c) essere invitati al Welcome Day organizzato annualmente dal Consiglio degli Studenti;
d) richiedere l’assegnazione di una postazione lavoro secondo quanto previsto dalle “Linee guida per l’assegnazione e l’uso di spazi e strutture”;
e) avvalersi di qualsiasi altro beneficio previsto dai regolamenti dell’Università.
3. In una sezione apposita nel sito dell’Ateneo verrà pubblicato l’elenco di tutte le Associazioni studentesche regolarmente iscritte all’Albo.
Art. 3 – Requisiti per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni studentesche
Art. 3 – Requisiti per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni studentesche- Per l’iscrizione all’Albo le associazioni studentesche devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere una base associativa non inferiore alle 15 unità, composta per almeno l’80% da studenti regolarmente iscritti all’Università di Trieste;
b) gli studenti possono aderire anche a più di un’associazione; possono però appartenere agli organismi direttivi di un’unica delle associazioni cui partecipano e la base associativa di ogni associazione deve in ogni caso ricomprendere un nucleo di 15 iscritti esclusivi;
c) presentare l’atto costitutivo e uno Statuto in forma scritta, ispirato a principi di democrazia e trasparenza, che preveda l’elezione degli organi direttivi da parte degli associati e l’accettazione della responsabilità solidale verso l’Ateneo in merito alle attività organizzate e alla corretta fruizione dei contributi ricevuti;
d) avere tra le proprie finalità la promozione di attività sociali, culturali, ricreative, formative, di sostegno alla didattica e/o di organizzazione e gestione di spazi per lo studio destinate senza fini di lucro agli studenti dell’Università di Trieste;
e) prevedere tra gli Organi Direttivi le figure di Presidente, Vicepresidente o Segretario, Tesoriere o Revisore dei conti.
- Possono iscriversi all’Albo in qualità di Associazioni studentesche le liste di candidati, contraddistinte da una denominazione o sigla, in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere state regolarmente ammesse con decreto rettorale alle ultime elezioni delle rappresentanze degli studenti negli organi universitari e regionali;
b) aver eletto un proprio rappresentante in almeno uno dei seguenti organi: Consiglio di Amministrazione, Senato Accademico, Consigli di Dipartimento, Comitato degli studenti dell’ARDIS, Comitato per lo sport universitario;
c) essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 4 – Procedura di iscrizione all’Albo
Art. 4 – Procedura di iscrizione all’Albo1. La domanda di iscrizione all’Albo, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Trieste, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Associazione deve contenere:
a) la denominazione dell’associazione, o nel caso di associazioni nazionali della sezione locale;
b) l’indicazione della sede legale e di quella operativa se diversa;
c) le generalità dei soggetti che appartengono agli organismi direttivi.
d) l’elenco nominativo degli associati, con l’indicazione del numero di un documento d’identità valido e, per coloro che sono studenti dell’Università, del numero di matricola, con evidenza dei soggetti associati in via esclusiva che concorrono al raggiungimento del numero minimo. Il Legale Rappresentante si impegna a conservare la documentazione comprovante l’iscrizione degli associati (es. modulo di iscrizione, ricevuta di pagamento della quota associativa, etc.) e a presentarle all’Ufficio competente in caso di verifiche;
e) Lo Statuto in forma scritta conforme con i requisiti di cui all’Art. 3, comma 1, lettera c);
f) la dichiarazione che l’associazione riconosce e rispetta i principi, le norme e i valori della Costituzione italiana, repubblicana e antifascista, la quale vieta ogni forma di discriminazione basata su sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
g) l’individuazione del Delegato e del Delegato Supplente individuati come i Responsabili in prima istanza nei confronti dell’Ateneo delle attività svolte, della corretta rendicontazione e, in generale, dei rapporti con l’Ateneo, ferma restando la responsabilità solidale di tutte le persone fisiche appartenenti al soggetto assegnatario dei finanziamenti, qualora tale soggetto non sia dotato di autonomia patrimoniale;
h) l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni ufficiali con l’Università;
i) eventuale codice fiscale e partita iva;
j) eventuale conto corrente bancario o postale intestato all’associazione studentesca.
2. Le domande per l’iscrizione all’Albo devono essere presentate entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno.
3. Le domande di iscrizione saranno esaminate dall’ufficio competente al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 4 comma 1.
4. L’iscrizione è disposta con Decreto Rettorale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, salvo che non sussistano condizioni sospensive.
5. Le eventuali condizioni sospensive vengono comunicate al Legale Rappresentante dell’Associazione studentesca, assegnando un termine entro il quale le condizioni devono essere sciolte.
6. Del rigetto della domanda di iscrizione, per mancanza dei requisiti previsti dagli articoli 3 e 4 comma 1, viene data motivata comunicazione al Legale Rappresentante dell’Associazione Studentesca, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
Art. 5 – Mantenimento dell’iscrizione
Art. 5 – Mantenimento dell’iscrizione1. Il mantenimento dell’iscrizione delle Associazioni è subordinato al permanere delle condizioni e dei requisiti di cui al presente Regolamento, da autocertificarsi a cura del Legale Rappresentante di ciascuna Associazione entro il 31 ottobre di ogni anno.
Entro la stessa data le Associazioni iscritte all’Albo devono in ogni caso presentare:
a) l’elenco aggiornato dei soggetti che appartengono agli organismi direttivi;
b) l’elenco nominativo aggiornato degli associati, con evidenza dei soggetti associati in via esclusiva che concorrono al raggiungimento del numero minimo, unitamente all’indicazione del numero di un documento d’identità valido e, per coloro che sono studenti dell’Università, del numero di matricola.
2. Le Associazioni iscritte all’Albo devono comunicare entro 30 giorni all’ufficio competente ogni eventuale modifica apportata allo Statuto rispetto a quanto depositato all’atto della domanda di iscrizione, a pena di decadenza in caso di mancata segnalazione.
Art. 6 – Cancellazione dall’Albo
Art. 6 – Cancellazione dall’Albo1. La cancellazione delle Associazioni studentesche dall’Albo è disposta con Decreto Rettorale, nei seguenti casi:
a) richiesta di cancellazione;
b) mancata presentazione di quanto previsto all’art. 5 nei termini ivi indicati;
c) venir meno dei requisiti previsti dal presente regolamento;
d) mancato rispetto delle finalità istitutive dell’Associazione o delle finalità e degli obblighi previsti nel presente regolamento;
e) atti e comportamenti lesivi dell’immagine o degli interessi dell’Università di Trieste;
f) irregolarità nella gestione dei fondi;
g) violazioni di legge, di regolamenti di Ateneo o di provvedimenti autorizzativi o concessivi dell’università di Trieste;
h) altri gravi motivi.
2. La cancellazione per le cause di cui alle lettere e), f), g) e h) è disposta previa motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Consiglio degli Studenti.
3. Qualora sia disposta la cancellazione per i motivi di cui alle lettere e), f), g) e h) del comma 1, l’Associazione Studentesca non può presentare una nuova domanda di iscrizione prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione. Gli studenti che appartenevano agli organismi direttivi e il delegato e delegato supplente in un’associazione cancellata ai sensi delle lettere e) f), g) e h) del comma 1 non possono entrare a far parte degli organismi direttivi in altre associazioni studentesche prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione.