Art. 2 - Albo delle associazioni

Art. 2 - Albo delle associazioni

1.    Per garantire trasparenza nell’assegnazione e nell’utilizzazione dei fondi alle Associazioni Studentesche è prevista l’istituzione presso l’Ufficio competente dell’Albo di cui all’art. 1, comma 2.

2.    L’appartenenza all’Albo permette di usufruire dei seguenti benefici:

a)    prenotare gli spazi universitari per svolgervi le attività associative;

b)    partecipare all’annuale bando per il finanziamento delle attività culturali e sociali degli studenti;

c)    essere invitati al Welcome Day organizzato annualmente dal Consiglio degli Studenti;

d)    richiedere l’assegnazione di una postazione lavoro secondo quanto previsto dalle “Linee guida per l’assegnazione e l’uso di spazi e strutture”;

e)    avvalersi di qualsiasi altro beneficio previsto dai regolamenti dell’Università.

                 3. In una sezione apposita nel sito dell’Ateneo verrà pubblicato l’elenco di tutte le Associazioni studentesche regolarmente iscritte all’Albo.

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