Art. 2 - Albo delle associazioni
Art. 2 - Albo delle associazioni1. Per garantire trasparenza nell’assegnazione e nell’utilizzazione dei fondi alle Associazioni Studentesche è prevista l’istituzione presso l’Ufficio competente dell’Albo di cui all’art. 1, comma 2.
2. L’appartenenza all’Albo permette di usufruire dei seguenti benefici:
a) prenotare gli spazi universitari per svolgervi le attività associative;
b) partecipare all’annuale bando per il finanziamento delle attività culturali e sociali degli studenti;
c) essere invitati al Welcome Day organizzato annualmente dal Consiglio degli Studenti;
d) richiedere l’assegnazione di una postazione lavoro secondo quanto previsto dalle “Linee guida per l’assegnazione e l’uso di spazi e strutture”;
e) avvalersi di qualsiasi altro beneficio previsto dai regolamenti dell’Università.
3. In una sezione apposita nel sito dell’Ateneo verrà pubblicato l’elenco di tutte le Associazioni studentesche regolarmente iscritte all’Albo.