Art. 5 – Mantenimento dell’iscrizione
Art. 5 – Mantenimento dell’iscrizione1. Il mantenimento dell’iscrizione delle Associazioni è subordinato al permanere delle condizioni e dei requisiti di cui al presente Regolamento, da autocertificarsi a cura del Legale Rappresentante di ciascuna Associazione entro il 31 ottobre di ogni anno.
Entro la stessa data le Associazioni iscritte all’Albo devono in ogni caso presentare:
a) l’elenco aggiornato dei soggetti che appartengono agli organismi direttivi;
b) l’elenco nominativo aggiornato degli associati, con evidenza dei soggetti associati in via esclusiva che concorrono al raggiungimento del numero minimo, unitamente all’indicazione del numero di un documento d’identità valido e, per coloro che sono studenti dell’Università, del numero di matricola.
2. Le Associazioni iscritte all’Albo devono comunicare entro 30 giorni all’ufficio competente ogni eventuale modifica apportata allo Statuto rispetto a quanto depositato all’atto della domanda di iscrizione, a pena di decadenza in caso di mancata segnalazione.