Art. 8 - Bando

Art. 8 - Bando
  1. L’assegnazione dei fondi avviene previa l’emissione di un apposito bando, acquisito ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. j) dello Statuto, il parere obbligatorio da parte del Consiglio degli Studenti.
  2. Il bando indica l’ammontare dei fondi disponibili e disciplina i termini e le modalità di accesso ai finanziamenti, i criteri di valutazione delle richieste, l’assegnazione e l’erogazione dei finanziamenti, le spese ammesse e le modalità di rendicontazione.
  3. Il Bando viene pubblicizzato mediante la pubblicazione nel sito web dell’Ateneo e l’invio di una mail a tutti i possibili interessati.
  4. Le richieste di finanziamento per le iniziative e le attività da svolgere vanno presentate inderogabilmente entro la data di scadenza prevista nel bando e secondo le modalità in esso contenute.
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