Art. 9 - Commissione valutatrice

Art. 9 - Commissione valutatrice
  1. La valutazione delle domande di contributo è effettuata da una Commissione designata nominata con Decreto Rettorale, così composta:
    1. Il presidente del Consiglio degli Studenti o un suo delegato;
    2. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione di Ateneo;
    3. Un rappresentante presso l’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio (ARDIS);
    4. Un rappresentante presso il Comitato dello Sport Universitario;
    5. Un rappresentante per ogni gruppo consiliare
  2. Non possono far parte della Commissione i soggetti che ricoprono i seguenti ruoli in Associazioni:

a.         Il firmatario della richiesta di finanziamento

b.         Il Presidente di un’Associazione, un suo Delegato e membri degli Organi direttivi.

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