Art. 9 - Commissione valutatrice
Art. 9 - Commissione valutatrice- La valutazione delle domande di contributo è effettuata da una Commissione designata nominata con Decreto Rettorale, così composta:
- Il presidente del Consiglio degli Studenti o un suo delegato;
- I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione di Ateneo;
- Un rappresentante presso l’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio (ARDIS);
- Un rappresentante presso il Comitato dello Sport Universitario;
- Un rappresentante per ogni gruppo consiliare
- Non possono far parte della Commissione i soggetti che ricoprono i seguenti ruoli in Associazioni:
a. Il firmatario della richiesta di finanziamento
b. Il Presidente di un’Associazione, un suo Delegato e membri degli Organi direttivi.