Art. 10 - Attività finanziabili

Art. 10 - Attività finanziabili
  1. Sono ammissibili al finanziamento le iniziative culturali e ricreative che siano di significativo interesse degli studenti iscritti all’Università degli Studi di Trieste e rivestano, a giudizio della Commissione valutatrice, apprezzabili contenuti culturali o che offrano occasioni di socializzazione.
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